.deontologia professionale

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La deontologia professionale rappresenta l'insieme di regole comportamentali che definisce il codice etico dei professionisti del settore digitale, in particolare dei Consulenti Digitali.
Tale codice etico si pone l'obiettivo di guidare gli operatori del settore durante l'espletamento delle loro attività professionali, assicurando la massima qualità e correttezza dell'operato.

Gli iscritti all’Associazione che rivestono il ruolo di Consulenti Digitali devono osservare le norme scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell’etica professionale.

È fatto divieto ai Consulenti Digitali di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti devono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Per nessuna ragione e in nessun caso il Consulente Digitale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Il Consulente Digitale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

Il Consulente Digitale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò la Presidenza e/o il Consiglio direttivo Associazione.

Il Consulente Digitale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo.
I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente.

Il Consulente Digitale è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Consulente Digitale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie eticamente censurabili.

Allegato

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